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Riscatto delle terre e degli schiavi

25 (A)«“Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente piú prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. 26 E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, 27 conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il di piú al compratore, e rientrerà nella sua proprietà.

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