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29 Se uno vende una casa da abitare in una città cinta di mura, avrà il diritto di riscattarla entro un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. 30 Ma se quella casa, posta in una città fortificata, non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà per sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà piú restituita al giubileo. 31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e restituite al giubileo.

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