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27 E se si tratta di un animale impuro, lo si riscatterà al prezzo della tua stima, aggiungendovi un quinto; se non è riscattato, sarà venduto al prezzo della tua stima.

28 Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato al Signore per voto d’interdetto, fra le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa interamente consacrata al Signore. 29 Nessuna persona consacrata per voto di interdetto potrà essere riscattata; dovrà essere messa a morte.

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