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27 Se si tratta di un animale immondo, lo si riscatterà al prezzo di stima, aggiungendovi un quinto; se non è riscattato, sarà venduto al prezzo di stima.

b) voto di sterminio

28 Nondimeno quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le cose che gli appartengono: persona, animale o pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo sterminio è cosa santissima, riservata al Signore. 29 Nessuna persona votata allo sterminio potrà essere riscattata; dovrà essere messa a morte.

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