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28 Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato al Signore per voto d’interdetto, fra le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa interamente consacrata al Signore. 29 Nessuna persona consacrata per voto di interdetto potrà essere riscattata; dovrà essere messa a morte.

30 (A)«“Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore.

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