Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà.
Inoltre potrete comprare schiavi tra i figli degli stranieri che vivono tra di voi e tra le loro famiglie che si trovano fra di voi e che hanno generato nel vostro paese; essi saranno vostra proprietà.
Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli che essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.
Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli che essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.