Nondimeno quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le cose che gli appartengono: persona, animale o pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo sterminio è cosa santissima, riservata al Signore.
Nondimeno nulla di ciò che è destinato a Dio e che uno ha destinato all'Eterno, fra tutte le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, potrà essere venduto o riscattato; ogni cosa destinata a Dio è cosa santissima all'Eterno.
Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato al Signore per voto d'interdetto, fra le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa interamente consacrata al Signore.
Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato al Signore per voto d’interdetto, fra le cose che gli appartengono, si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa interamente consacrata al Signore.